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Impianti di riscaldamento e Superbonus 110%

14 Aprile 2022

Il Decreto Rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto detrazioni fiscali al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici realizzati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Uno dei requisiti fondamentali indicati dalla normativa per accedere all’incentivo è la presenza di un impianto di riscaldamento fisso esistente, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione. Gli edifici che non sono dotati di impianto di riscaldamento, quindi, sono esclusi dalla possibilità di ristrutturazione con il 110%.

I requisiti per accedere al Superbonus prevedono che venga effettuato almeno un intervento “trainante” di riqualificazione energetica, al quale si possono poi aggiungere altri interventi “trainati”. Gli interventi trainanti, quelli cioè che accedono direttamente al Superbonus, sono:

  • Gli interventi di isolamento termico sull’involucro, ovvero la realizzazione di un cappotto termico
  • Gli interventi di sostituzione dell’impianto termico.

La normativa esprime nel dettaglio la definizione di impianto di riscaldamento: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Gli impianti di condizionamento invernale negli edifici unifamiliari, plurifamiliari e negli spazi comuni possono dunque essere sostituiti con altri a maggior efficienza energetica. Una volta soddisfatto questo requisito (la realizzazione del cappotto col 110% è subordinato alla presenza di un impianto termico funzionante), si può avere la detrazione sulle spese di ristrutturazione, comprese tutte quelle necessarie per eseguire l’intervento, purché la riqualificazione nel suo complesso permetta di migliorare l’edificio di almeno due classi energetiche o di raggiungere la classe più alta. A tal fine è spesso necessario che il rifacimento dell’impianto termico venga abbinato al cappotto o ad un altro intervento in grado di migliorare l’efficienza energetica, come ad esempio la sostituzione degli infissi. Il miglioramento energetico verrà comprovato da un attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato.

Quali impianti termici rientrano nel superbonus del 110%?

Gli impianti di riscaldamento che possono essere installati in sostituzione di quelli esistenti sono:

Caldaie a condensazione con classe energetica A

Il generatore a condensazione può essere installato nell’impianto di distribuzione esistente e può essere alimentato ad acqua o ad aria calda. Non si può trattare di una nuova installazione ma solo di sostituzione della caldaia esistente.

Riscaldamento a pompa di calore

L’impianto a pompa di calore può essere di tipo aria/acqua, acqua/acqua o geotermiche purché rispetti i requisiti indicati in dettaglio l’Allegato F del “Decreto Requisiti”. Può essere applicato sia ai sistemi di riscaldamento radiante a bassa temperatura sia a quelli a radiatori.

Sistemi ibridi di riscaldamento

Rientrano nel Superbonus gli impianti costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, che utilizzano sia luce che gas per produrre riscaldamento ed acqua calda sanitaria, combinandoli nel modo migliore per avere la massima efficienza in funzione delle temperature esterne.

Caldaie a biomassa

I generatori di calore alimentati da fonti rinnovabili a biomasse combustibili devono essere classificati 5 stelle nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali rilasciata dal costruttore. Inoltre, l’intervento deve avvenire in un’area non metanizzata e non soggetta a procedure di infrazione UE per la qualità dell’aria. Passare al pellet o alla legna per il riscaldamento domestico e la produzione di acqua calda sanitaria, se ci sono questi requisiti, è spesso sufficiente per ottenere il salto di due classi che consente di avere le detrazioni.

Sistemi di microcogenerazione

Si tratta di sistemi a combustione che producono calore (nella proporzione di 2/3 circa) ed energia elettrica (nella proporzione di circa 1/3). Rientrano nel Superbonus purché producano un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20% e purché tutta l’energia termica prodotta sia utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

Collettori solari

I collettori solari termici, che trasformano la radiazione solare in energia termica, devono soddisfare alcuni requisiti per rientrare nel Superbonus, tra cui garanzia di 5 anni, Certificazione Solar Keymark e componenti garantiti 2 anni. Il solare termico rientra tra gli interventi trainanti solo nel caso di sistema combinato per la produzione di acqua calda sanitaria con integrazione all’impianto di riscaldamento.

Teleriscaldamento a fonti rinnovabili

Gli impianti per il riscaldamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente che rientrano nelle detrazioni sono quelli che sfruttano almeno il 50% di energia derivante da fonti rinnovabili. In alternativa possono utilizzare almeno il 50 % di calore di scarto, il 75% di calore cogenerato oppure il 50% di una combinazione di queste tre.

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